Come iscrivere l'azienda al Fasi

Il Fasi deriva dall’attuazione del protocollo del 13 aprile 1981, dell’accordo del 9 dicembre 1981 e di quelli successivi nonché dell’accordo del 30 novembre 1990, del 18 maggio 1998 e del 24 novembre 2004, sottoscritti tra la Confindustria e Federmanager.

L’azienda che nomini o assuma un dirigente con applicazione del CCNL stipulato fra Confindustria e Federmanager e non applichi una forma di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva ed almeno equivalente a quella prestata dal Fasi, è tenuta ad aderire a questo Fondo.

L’adesione dell’ azienda al Fondo è indipendente dalla volontà di iscrizione del Dirigente allo stesso e, in base alla sola presa in forza del Dirigente, sono dovuti dall’impresa i contributi di cui all’articolo G del Regolamento.

L’adesione deve essere richiesta inviando al Fasi mediante raccomandata A.R.:

  • Il “Questionario di adesione dell’azienda”, opportunamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito fasi.it

  • Una copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

  • La “Dichiarazione forma di assistenza dirigenti in servizio”, scaricabile dal sito fasi.it.

Lo Statuto, il Regolamento e il Questionario iscrizione azienda, sono scaricabili dalla sezione Modulistica del sito fasi.it.
Perfezionata l’adesione, l’azienda riceverà la relativa comunicazione nonché le credenziali per l’accesso
alla propria area riservata

Evidenziamo che l’articolo 2 lettera e) dello STATUTO prevede inoltre che:

Le imprese che applichino un CCNL diverso da quello sottoscritto da Confindustria e Federmanager, ma comunque stipulato da almeno una delle predette Parti (o da una Organizzazione nazionale aderente ad una di esse), possono iscriversi a condizione che detto CCNL preveda la possibilità di iscrizione al Fondo stesso dei dirigenti in servizio.
Anche le imprese che applicano un CCNL diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ma associate a Confindustria possono iscrivere al Fasi i propri dirigenti.
In entrambi questi casi, tale possibilità resterà subordinata al previo consenso di Confindustria e Federmanager che ne daranno comunicazione al Fondo.
Le domande di iscrizione, in questi casi, dovranno essere presentate dalle imprese interessate, a mezzo lettera raccomandata a.r., al Consiglio di Amministrazione del Fondo che verificherà, ai fini del loro accoglimento, la sussistenza delle condizioni previste.

Infine, l’articolo 2 lettera b-bis) dello STATUTO prevede che :

Nel caso in cui, per i dirigenti di aziende, in servizio o pensionati, fosse operante, a sensi dell’accordo 9 dicembre 1981 e di quelli successivi, una forma sostitutiva dell’assistenza sanitaria gestita dal Fondo, ove tale forma cessi ovvero ove per singole aziende vengano meno i requisiti e le condizioni di partecipazione alla forma stessa , l’azienda interessata – ove non provveda con nuova forma sostitutiva a sensi degli accordi sopra richiamati – dovrà presentare al Fasi una domanda di confluenza collettiva, secondo le seguenti condizioni:

  • presentazione della domanda – a mezzo lettera raccomandata – da parte dell’azienda interessata almeno 60 giorni prima della data di confluenza richiesta – che dovrà comunque decorrere dal primo giorno del mese – con allegati gli elenchi nominativi, completi dei dati richiesti dal Fondo, rispettivamente dei dirigenti in servizio e di quelli in pensione assistiti con la forma sostitutiva alla data di inoltro della domanda;

  • impegno di versamento al Fondo da parte dell’azienda di un contributo d’ingresso una tantum calcolato secondo i criteri e le modalità indicate all’art. O e nell’Allegato Tecnico del Regolamento;

  • per le confluenze collettive da forme sostitutive che non includano tra gli assistiti dirigenti pensionati si applicheranno i criteri previsti per i dirigenti delle aziende di nuova costituzione. I medesimi criteri verranno applicati anche per le confluenze collettive riguardanti dirigenti di aziende che assicurino, mediante apposite forme sostitutive, prestazioni per l’assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati già assistiti dalla previgente forma sostitutiva.

Si invitano pertanto le Imprese interessate alla confluenza collettiva a prendere visione dell’intero articolo 2 lettera b-bis) dello STATUTO, dell’articolo O e dell’ALLEGATO TECNICO del REGOLAMENTO.
Inoltre, cliccando, a sinistra, su “Confluenza Collettiva” è possibile, anche in modo del tutto anonimo, conoscere l’importo del contributo una tantum dovuto dall’azienda in caso di confluenza, fornendo i dati essenziali per il calcolo dello stesso.